La cessione dei beni ai creditori nel concordato preventivo



Un'importante applicazione della cessione dei beni ai creditori è rappresentata dall' art. 160 , l.f. (come modificato per effetto del D.L. 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) che consente all' imprenditore che si trova in stato di crisi (e non più di insolvenza) di evitare il fallimento proponendo ai creditori un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, operazioni straordinarie, etc.. Giova rilevare come nel nuovo testo dell'articolo in parola sia venuto meno ogni riferimento ad una percentuale minima di copertura dei creditori chirografari (quale quello previgente, che prevedeva la necessità che la proposta di concordato annoverasse beni da cedere la cui valutazione facesse fondatamente ritenere che i creditori potessero essere soddisfatti almeno nella misura del 40 per cento dei loro crediti).

Deve però subito avvertirsi che mentre il contratto disciplinato dagli artt. 1977 , 1978 , 1979 , 1980 , 1981 , 1982 , 1983 , 1984 , 1985 , 1986 cod. civ., fa conseguire ai creditori la mera disponibilità dei beni ceduti, disponibilità che si concreta nel potere di amministrarli e di alienarli per ripartirne il ricavato, nel caso disciplinato dall' art. 160 l.f., parte della dottrina pensa che si determini il trasferimento dei beni che formano oggetto della cessione nota1, pur non mancando contrarie opinioni nota2. In giurisprudenza, infatti, si nega il trasferimento della proprietà dal debitore ai creditori anche per la particolare ipotesi di cessione di cui all'art. 160 , l.f. (Cass.Civ. Sez. I, 140/70).

Note

nota1

Cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 423.
top1

nota2

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 912.
top2

Prassi collegate

  • Studio n. n. 14-2020/E, La cessione di beni nel concordato
  • Studio n. 194-2017/C, Agevolazioni fiscali, procedure esecutive e concorsuali, delimitazione dell’ambito applicazione dell’agevolazione fiscale
  • Quesito n. 254-2015/I, Concordato preventivo: atto di straordinaria amministrazione sottoposto a condizione sospensiva di rilascio autorizzazione
  • Quesito n. 83-2015/I, Concordato preventivo e rappresentanza della società
  • Quesito n. 192-2015/I, Scioglimento e messa in liquidazione di s.r.l. in concordato preventivo con continuità aziendale
  • Quesito n. 8-2015/I, Obbligatorietà del deposito presso il registro imprese della deliberazione di proposta di concordato preventivo
  • Quesito n. 299-2013/I-E, Trasferimento dal liquidatore di un concordato preventivo e normativa sulla conformità catastale, urbanistica e edilizia
  • Quesito n. 260-2012/I, Protesto di effetto cambiario emesso da società con istanza di concordato preventivo con continuità aziendale
  • Quesito n. 149-2012/I, Atti di straordinaria amministrazione di società sottoposta a concordato preventivo con decreto di chiusura
  • Circolare N. 27/E, Risposte a quesiti in materia di imposta di registro
  • Risoluzione N. 27/E, Consulenza giuridica, trattamento fiscale degli atti giudiziari
  • Quesito n. 12-2011/I, Concordato preventivo, soggetto legittimato alla cessione dei beni
  • Studio di impresa n. 163-2012/I, I limiti all'attività negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La cessione dei beni ai creditori nel concordato preventivo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti