Efficacia della cessione dei beni ai creditori
Gli effetti della stipulazione della cessione dei beni ai creditori sono previsti dagli
artt.1979 e
1980 cod.civ..
La prima norma
segna il passaggio dell'amministrazione dei beni oggetto della cessione ai creditori cessionari. Sarà rilevante a questo proposito esaminare la condotta dei creditori.
La seconda esordisce
escludendo che il debitore possa disporre dei beni oggetto della cessione. Occorre approfondire ciascuno di questi aspetti, con particolare riferimento all'efficacia del vincolo di indisponibilità.
Il debitore comunque conserva sia il diritto di controllo degli atti posti in essere dai creditori (art.
1983 cod.civ.), sia quello di recedere dal contratto, ovviamente offrendo di corrispondere le somme dovute (art.
1985 cod.civ.).
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