La posizione dei creditori non cessionari (cessio bonorum)



La cessione dei beni di cui all'art. 1977 cod.civ. costituisce un semplice strumento di agevolazione per coloro tra i creditori che intendono avvalersene. Essa tuttavia non pone i creditori che non vi abbiano aderito in una posizione deteriore rispetto agli altri. Ai creditori non cessionari che vantino un diritto sorto anteriormente alla cessione non è infatti precluso di agire in via esecutiva sui beni oggetto della cessione. La regola è chiaramente ispirata alla salvaguardia del principio di parità tra creditori.

Quale differenza si pone allora tra creditori cessionari e creditori non cessionari (il cui credito sia anteriore al perfezionamento della cessione)?

La distinzione si può ricavare dal modo di disporre dell'art.1980 cod.civ. I primi infatti non possono procedere esecutivamente sulle altre attività del debitore se non dopo aver liquidato quelle oggetto della cessione. Vale per questi creditori la regola di una duplice scansione temporale nota1. In un primo momento occorre liquidare i beni del debitore che siano stati contemplati nell'accordo. Soltanto in esito alla intervenuta liquidazione sarà possibile procedere sugli altri beni del debitore. Per i creditori non cessionari invece non valgono queste limitazioni. Essi potranno liberamente procedere su qualsiasi bene nel patrimonio del debitore. In definitiva la cessione è a loro inopponibile.

Questa conseguenza attiene al carattere negoziale della cessione, che non può, come tale, pregiudicare gli altri creditori, anche se non cessionari.

Si disputa circa l'eventuale necessità che i creditori non cessionari debbano preventivamente escutere i beni del debitore non oggetto di cessione oppure possano procedere sottoponendo immediatamente ad esecuzione anche quelli presi in considerazione nell'ambito della cessione nota2.

Note

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In questo senso Francario, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1825.
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nota2

Stante l'inopponibilità ai creditori non cessionari dell'intervenuta cessione, è preferibile ritenere che questi ultimi possano aggredire immediatamente tutti i beni di proprietà del debitore (Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano,1947, p.368); la mancanza di qualsiasi appiglio normativo non giustifica l'opinione (Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1966, p.651) di chi reputa indispensabile la preventiva escussione dei beni estranei alla cessione.

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Bibliografia

  • FRANCARIO, Padova, Comm.Cod.civ. dir. da Cendon, IV, 1999
  • MICCIO, Dei singoli contratti, Comm.cod.civ., IV, 1969
  • SALVI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947

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