La prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto (responsabilità dei precettori e maestri d'arte)



Come per i genitori, anche per i precettori la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto. La prova consiste, anche in tal caso, nella dimostrazione di aver diligentemente assolto all'obbligo di vigilanza ed essere dipeso, quindi, il fatto illecito dal caso fortuito. Naturalmente, la prova del caso fortuito esclude anche la responsabilità dello stesso autore dell'illecito.

L'onere di sorveglianza non ha carattere assoluto, ma è commisurato all'età ed al grado di maturità degli allievi, nonché alla pericolosità intrinseca dell'attività di che trattasi. La prevedibilità e prevenibilità dell'evento deve inoltre essere valutata in concreto, con riferimento alla ricorrenza statistica del medesimo.

Alcune pronunce (Cass. Civ. Sez. III, 5668/01 ) ritengono liberatoria la fornita prova della repentinità del fatto che avrebbe reso impossibile un tempestivo efficace intervento nota1. E' anche possibile che sia valutata l'entità dell'apporto causale del danneggiato stesso al fine di diminuire il risarcimento (ma sarebbe anche il caso di sottolineare, nell'ipotesi, l'attenuazione della responsabilità stessa). Così risulta applicabile il criterio di cui all'art. 1227 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. III, 1769/12).

Tuttavia, neppure tale circostanza può esimere da responsabilità qualora vi sia stata, a monte, un'omissione di cautele necessarie od utili a prevenire il danno. In questi casi bisogna peraltro tenere distinte le ipotesi in cui la responsabilità trova titolo piuttosto nella norma generale dettata dall'art. 2043 cod. civ. , configurandosi come culpa in omittendo, da quelli in cui la predisposizione di cautele atte ad evitare il danno sia invece riconducibile proprio agli oneri gravanti sul responsabile ex art. 2048 cod. civ. .

Risulta in tutta evidenza il differente ruolo rivestito dalla omissione a seconda che si applichi l'art. 2043 cod. civ. ovvero che si ricorra all'art. 2048 cod. civ. . Nel primo caso, infatti, l'aver trascurato di apprestare una serie di accorgimenti e di misure atte ad evitare il fatto dannoso riveste un ruolo attivo nella causazione del medesimo, sia pure quale condotta negativa fondata cioè su un'omissione che lo produce o comunque concorre a produrlo la cui efficacia causale va espressamente dimostrata da chi invoca il risarcimento. Nel secondo caso, l'inerzia del soggetto tenuto al controllo si connota come fattore ostativo al raggiungimento della prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, presuntivamente imputato al sorvegliante. Si deduce che gli oneri del sorvegliante non si arrestano ad un doveroso intervento impeditivo esplicato nell'immediatezza del fatto potenzialmente lesivo, ma risalgono ad un impegno preliminare volto a predisporre idonee misure di sicurezza nello svolgimento dell'attività e ricomprendente anche un intervento correttivo sulle modalità di svolgimento della stessa.

Anche in questo caso, la responsabilità del precettore, sul quale incombe l'obbligo di vigilanza, si aggiunge a quella personale del minore capace di intendere e di volere ed a quella dei genitori per culpa in educando. La vittima potrà allora agire nei confronti di tutti costoro, essendo essi obbligati in solido per il risarcimento.

Nei rapporti interni tra minore e precettore, occorre valutare la gravità delle rispettive colpe, col limite, tuttavia, della inammissibilità della rivalsa totale del precettore verso il minore, dal momento che il responsabile ex art. 2048 cod. civ. risponde non del fatto altrui, ma del proprio fatto colpevole.

L'affidamento del minore a persona tenuta alla sua direzione e vigilanza (ad esempio, durante la permanenza del minore a scuola o sul luogo di lavoro) non ha l'effetto di escludere, in ogni caso, la responsabilità in capo ai genitori (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 12501/00). Tuttavia, quando il fatto illecito si verifichi durante le ore scolastiche o di lavoro, la responsabilità dei genitori si fonda esclusivamente sulla culpa in educando, mentre quella dei precettori su quella in vigilando: occorre, pertanto, esaminare le caratteristiche dell'illecito e stabilire se la sua consumazione sia imputabile all'una o all'altra forma di culpa. Se il fatto illecito può essere ascritto tanto all'una quanto all'altra forma di responsabilità, in tal caso, genitori e precettori, sono tenuti in solido nei confronti del creditore danneggiato e la responsabilità viene ripartita in ragione della maggiore (o esclusiva) incidenza sulla causazione del danno della culpa in educando o di quella in vigilando.

L'obbligo di vigilanza assume, all'interno della scuola, un ambito particolarmente esteso:
  • la responsabilità ricorre, quindi, anche nel caso in cui il fatto illecito sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, ove sia stato consentito l'anticipato ingresso all'interno dell'istituto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1623/94). La stessa cosa non può dirsi, tuttavia, per quanto sia occorso immediatamente al di fuori dell'edificio scolastico, poco prima dell'entrata (Cass. Civ., Sez. III, 19160/12);
  • il dovere di vigilanza si estende sino al momento in cui gli allievi giungono al cancello d'uscita;
  • ed anche al periodo di ricreazione.

Nel caso di svolgimento di attività sportive da parte di minori, la responsabilità è stata esclusa in seguito alla prova che lo sport si era svolto in perfetta osservanza delle regole di svolgimento e di sicurezza stabilite per il gioco (Tribunale di Latina, 17/03/1994) oppure che il danno subito da un allievo era riconducibile al "rischio sportivo" inerente al tipo di gara (Tribunale di Napoli, 12/05/93).

La responsabilità (diretta) dei genitori può concorrere con quella dei precettori, ma la presenza di questi astratti titoli di responsabilità, fra loro concorrenti, non impedisce che, trattandosi di illecito commesso da minore nell'esercizio della sua attività di apprendista, possa essere accertata la responsabilità esclusiva, ex art. 2049 cod. civ. , del datore di lavoro. Tale responsabilità, essendo fondata sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di subordinazione fra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro, e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto dalla colpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro, è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa dello stesso, e può ricorrere anche in caso di dolo del commesso (Cass. Civ. Sez. III, 5957/00).

Note

nota1

Ad esempio, in un caso recentemente deciso, (Tribunale di Milano, Sez. I, 1989/99), è stata esclusa la responsabilità dell'insegnante per il danno subito da un allievo, che era stato dolosamente spinto giù dalle scale da un compagno di classe, in quanto - si è detto - "il grado di diligenza degli insegnanti non può ragionevolmente spingersi fino al punto di dover prevedere ed impedire urti repentini e, quindi, fortuiti tra alunni").
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