Nozione di comunione ordinaria



Il diritto di proprietà relativo ad una cosa può far capo ad solo soggetto oppure a più soggetti.

In quest'ultima eventualità la relazione giuridica che si pone tra l'oggetto e la pluralità di soggetti assume una peculiare connotazione: si parla infatti di comunione per designare la contemporanea titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale da parte di più persone, le quali assumono la qualità di contitolari o comunisti. La disciplina generale del fenomeno in esame è prevista dagli artt. 1100 , 1101 , 1102 , 1103 , 1104 , 1105 , 1106 , 1107 , 1108 , 1109 , 1110 , 1111 , 1112 , 1113 , 1114 , 1115 , 1116 cod.civ..

Del tutto genericamente si può osservare che la contitolarità di una situazione giuridica soggettiva attiva non è appannaggio esclusivo dei diritti reali. Nell'ambito del rapporto giuridico è assai frequente la spettanza a più soggetti di un diritto di credito e, inversamente, la comunanza a più figure soggettive del debito. In tal caso il problema che si pone è quello dell'attuazione del rapporto, con particolare riferimento alla parziarietà o alla solidarietà. Pur tenendo conto delle importanti acquisizioni di una recente dottrina, alla quale va reso il merito di aver delineato l'area delle c.d. obbligazioni soggettivamente complesse nota1, come ambito connotato da una peculiare disciplina, occorre tuttavia evitare di utilizzare l'espressione comunione in riferimento ad ipotesi diverse nota2 da quelle che, ai sensi dell'art. 1100 cod.civ. , risultano unicamente appropriate. La comunione è pertanto un fenomeno che esaurisce la propria portata nell'ambito dei diritti reali, della relazione giuridica che si pone tra più soggetti ed un oggetto, con l'esclusione di ogni riferibilità di essa al rapporto giuridico, vale a dire del nesso intercorrente tra più soggetti .

Ciò premesso, si parla comunemente di comunione pro diviso e di comunione pro indiviso. Vera comunione è soltanto la seconda, che corrisponde ad un diritto congiuntamente spettante a più persone per quote ideali nota3 (non già per quote individuate, nel senso di attinenti singole porzioni staccate le une dalle altre). La prima non si può definire comunione se non in senso del tutto improprio: l'individuazione di una singola parte della cosa in rapporto alla quale un soggetto può dirsi titolare esclusivo ne rende chiara la consistenza giuridica di diritto individualmente spettante ad un unico soggetto nota4.

Note

nota1

Cfr. Busnelli, Obbligazioni soggettivamente complesse, in Enc. dir, p.329; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.291.
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nota2

Parte della dottrina, infatti, ritiene che si possano configurare delle vere e proprie fattispecie atipiche di comunione nella situazione di contestualità di diritti di credito e di diritti personali di godimento. Si veda, tra gli altri, Guarino, Comunione (dir. civ.), in Enc. dir., p.251.
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nota3

Così Fedele, La comunione, Torino, 1986, p.7; Salis, La comunione, Torino, 1939, p.6; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.377.
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nota4

Analoga opinione viene espressa da Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.264, cfr. anche Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.572.
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Bibliografia

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