Cass. civile del 1986 numero 4001 (16/06/1986)


L'estensione della disciplina ex art. 1933, codice civile riguardante i contratti di gioco ai mutui che risultino a questi collegati - quali dazione di danaro o di fiches, promessa di mutuo, riconoscimento di debito - sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all'attuazione del gioco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giocatori le stesse finalità pratiche del rapporto di gioco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario; per contro, ove manchi tale interesse per non essere il mutuante a confronto del mutuatario in una determinata partita, né partecipante insieme a questo ad un gioco collettivo di azzardo, la causa del negozio di mutuo non si pone in diretto collegamento con il contratto di gioco neppure in presenza della consapevolezza del mutuante che la somma sarà impiegata dal ricevente nel gioco, non integrando ciò un motivo illecito determinante e comune ad entrambi i contraenti.Le fiches, pur di norma utilizzate nelle case da gioco per partecipare ai giochi ivi praticati, possono essere oggetto - data la loro convenzionale equivalenza a somme di danaro predeterminate - anche di rapporti di natura diversa, quali l'attuazione di mutui o l'estinzione di debiti con la conseguenza che, la consegna di fiches ad uno dei partecipanti al gioco non é elemento determinante ed esclusivo per la qualificazione del rapporto come di mutuo ovvero associazione alla giocata, dovendo il relativo accertamento avvenire sulla base della volontà negoziale delle parti e della concretezza del rapporto tra le stesse instaurato.

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