Cass. civile del 1960 numero 884 (14/04/1960)


Il contratto che conferiscono al concessionario il diritto esclusivo di vendere i prodotti del concedente in un determinato territorio é, per la sua funzione economica, di natura complessa, in quanto riunisce in sé gli elementi caratteristici della vendita e del mandato, intimamente connessi in un unico negozio, che resta pertanto disciplinato dalle norme della prima relativamente ai singoli atti di scambio e dalle norme del secondo per quanto attiene alla natura fiduciaria del rapporto di collaborazione e al collegamento degli interessi dei contraenti. In conseguenza, tale contratto é soggetto alla revoca prevista dagli art. 1722, n. 2, 1723 e 1724, Codice civile, ove ricorrano fatti e circostanze che rendano dannosa ed incompatibile la continuazione del rapporto per essere venuta meno la fiducia riposta dal concedente nell'operato del concessionario e la valutazione della giusta causa va fatta alla stregua dei principi generali stabiliti dall'art. 1455, Codice civile, in tema di risoluzione per inadempimento.

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