Cass. civile del 1957 numero 2105 (07/06/1957)


L'art. 2052 c. c., nel richiedere come presupposto della responsabilità civile del proprietario di un animale che i danni siano stati da questo cagionati, non si riferisce ad un particolare specifico comportamento dell'animale diretto a causare il danno, ma alla semplice esistenza di un nesso di causalità fra il danno e l'evento che lo ha determinato, essendo la responsabilità del proprietario una volta accertato tale nesso, presunta iuris et de iure, ed esclusa solo dalla prova di un caso fortuito, ossia di una causa non imputabile.

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