Cass. civile del 1969 numero 4023 (22/12/1969)


Il contratto con il quale i soci di una società a responsabilità limitata convengono fra loro, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontá della società, di dividersi il patrimonio sociale, non rientra nella previsione della norma dell'art. 1478, Codice civile, ma nello schema specifico del contratto cosiddetto parasociale, che si ha quando i soci o alcuni di essi attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società stessa. Condizione indispensabile per la validità di tale contratto é che esso non pregiudichi gli interessi della società.Tale condizione non ricorre allorquando i soci di una società di capitali, in contrasto con le norme imperative in materia di scioglimento o di liquidazione di tal tipo di società, convengono di attribuirsi l'intero patrimonio dell'ente, che viene pertanto ad essere leso in uno dei suoi interessi primari.La partecipazione di tutti i soci di una società di capitali ad un contratto parasociale non esclude la possibilità di un pregiudizio agli interessi dell'ente sociale, atteso che la società di capitali é soggetto giuridico distinto dai soci.

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