Cass. civile del 1938 numero 1521 (29/07/1938)


Il presupposto della collazione fra discendenti è la comune vocazione ereditaria, altrimenti non si può parlare di coeredi, ai sensi dell' art. 1001 cod. civ.; perciò il discendente istituito nella disponibile non può ai sensi dell' art. 1014 capov. chiedere la collazione reale al discendente donatario istituito nella sola legittima.

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