Cass. civile, sez. V del 2021 numero 10864 (23/04/2021)




I benefici fiscali "prima casa" di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, art. 1, nota II bis, lett. b), spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base a risultanze certificate, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto o uso di altro immobile ubicato nel medesimo Comune, senza che, a tal fine, possano rilevare situazioni di fatto contrastanti con le risultanze del dato anagrafico. Non si applica l’agevolazione nel caso in cui l'immobile preposseduto sia accatastato come civile abitazione, e non si sia ancora perfezionato il procedimento per il cambio d'uso. Nelle more del perfezionamento del procedimento stesso non assume rilievo il fatto che il contribuente abbia presentato l'istanza per il cambiamento d'uso.

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