Cass. civile, sez. V del 2016 numero 6674 (06/04/2016)



Ai fini tributari i trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi o tra parenti in linea retta si presumono donazioni se l'imposta dovuta per il trasferimento risulti inferiore a quella applicabile in caso di trasferimento a titolo gratuito.

Tale presunzione può essere vinta solo attraverso la prova contraria, posta a carico del contribuente, che può essere fornita con qualsiasi mezzo. Di talché in difetto dell'anzidetta prova contraria, consistente nell'effettivo pagamento del corrispettivo, l'atto deve presumersi a titolo gratuito e, dunque, non assoggettabile ad IVA ma ad imposta di registro.

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