Cass. civile, sez. V del 2016 numero 3611 (24/02/2016)



In tema di obbligazioni tributarie, grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del loro dante causa; tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità.

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