Cass. civile, sez. V del 2014 numero 23518 (05/11/2014)



La disciplina dell'imposta di registro, nello stabilire il regime tributario applicabile nel caso in cui l'atto contenga più disposizioni, detta il criterio distintivo tra tassazione unica (da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa) e tassazione separata delle singole disposizioni, individuandolo - in linea con il principio generale della tassazione secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, a prescindere dal nomen iuris adoperato - nella sussistenza, o meno, della circostanza che le disposizioni derivino necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre. Pertanto, le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (nel caso di specie e stata esclusa la tassazione unica di un atto di cessione delle quote di partecipazione di due soci di una società ad un unico cessionario).

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