Cass. civile, sez. V del 2013 numero 10777 (08/05/2013)




L'imposta di cui al d.lgs. 446/1997 concerne, a differenza delle altre imposte dirette, non il reddito o il patrimonio in sé, ma lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi. Quindi, in questo quadro normativo, mentre il reddito derivante dall'impresa familiare e risultante alla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l'imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%), l'imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP. Ciò perché l’imposta colpisce il valore della produzione netta dell'impresa e la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero-organizzazione dell'esercente l'attività). L’elencazione delle figure che sono soggette al tributo, contenuto nell'art.3 d.lgs. n. 446/1997, è esemplificativa e non tassativa.

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