Cass. civile, sez. VI-II del 2020 numero 5421 (27/02/2020)




Nel caso in cui un bene, oggetto di disposizione testamentaria a titolo di legato, sia stato poi trasferito al soggetto designato legatario con un contratto inter vivos, sussiste sempre l'interesse concreto e attuale dell'erede legittimario del disponente a fare accertare la nullità del negozio dispositivo, anche se l'azione non sia accompagnata da un'azione volta a impugnare il testamento o la singola disposizione. Al riguardo è sufficiente considerare che i beni legati, in quanto compresi nei beni relitti, sono conteggiati nella massa di calcolo della legittima e quindi ne condizionano la misura (art. 556 cod.civ.). Se il legatario, come nel caso in esame, riveste a propria volta la qualità di legittimario, si pone il problema della imputazione ex se del valore del legato, vale a dire alla riconducibilità di esso o alla porzione legittima del beneficiario ovvero alla disponibile, con gli inevitabili riflessi sulla ripartizione dei beni ereditari, che entro certi limiti prescindono dall'esercizio dell'azione di riduzione.

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