Cass. civile, sez. VI-II del 2014 numero 18468 (01/09/2014)




Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto dal Presidente del Tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d’appello; la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell’articolo 750 c.p.c. e alla regola generale di cui all’articolo 739 c.p.c.

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