Cass. civile, sez. VI-II del 2014 numero 20857 (02/10/2014)



In caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere data, ai sensi dell'art. 2725 c.c., mediante atto scritto, cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c., di perdita incolpevole del documento. Pertanto, nell'ipotesi di compravendita immobiliare simulata per interposizione fittizia dell'acquirente, il compratore effettivo, quale parte dell'accordo simulatorio e del contratto dissimulato, ove intenda avvalersi di quest'ultimo, deve soggiacere al regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c. e, quindi, provare per iscritto l'accordo simulatorio, senza potersi giovare di una prova orale, in forza della deroga ex art. 2724, n. 2, c.c. (impossibilita morale o materiale per il contraente di procurarsi una prova scritta), in quanto tale deroga è inapplicabile a termini dell'art. 2725 c.c. nei casi come la compravendita immobiliare, nei quali sia richiesta la forma scritta non solo a pena di nullità, ma anche ai fini probatori.

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