Cass. civile, sez. VI-II del 2014 numero 20860 (02/10/2014)



Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 c.c. esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non anche per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo.

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