Cass. civile, sez. VI-II del 2013 numero 22420 (01/10/2013)




Il testamento olografo, sebbene non sia un atto pubblico e non è quindi dotato di pubblica fede, deve redigersi nel rispetto di specifiche formalità, dovendo contenere, a pena di nullità, la firma autografa e la sottoscrizione. Mancando nel testamento olografo la figura del pubblico ufficiale che attesti l'effettiva riconducibilità delle dichiarazioni di ultima volontà al testatore, questo collegamento, che costituisce l'aspetto più importante dell'atto, è garantito proprio dalla sottoscrizione. In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c., assolve la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo delle sua riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo il quale, dopo aver redatto il testamento, anche in tempi diversi, disponga del suo patrimonio senza alcun ripensamento.

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