Cass. civile, sez. VI-II del 2014 numero 12665 (05/06/2014)




In tema di rescissione del contratto per lesione, vale il principio per cui il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall’art. 1448 c.c., non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre; l’accertamento di tale requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

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