Cass. civile, sez. V del 2023 numero 3109 (01/02/2023)



Poiché la permuta deve essere considerata non come unica operazione bensì come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione, la circostanza che i beni non siano ancora esistenti, perchè non ancora realizzati, all'atto della permuta, purché in base al programma negoziale debbano essere edificati con le caratteristiche di unità abitative "non di lusso” è applicabileIn tema di IVA l'aliquota agevolata. È rilevante, infatti, che dal contratto traslativo di permuta emerga con chiarezza la tipologia oggettiva del bene da costruire, salve eventuali rettifiche ove l’immobile ultimato, non presenti le caratteristiche programmate.
Ai fini IVA, l'aliquota ridotta prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, si applica, ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A, unicamente se l'unità immobiliare compravenduta - ferme le condizioni attinenti alla categoria non di lusso delle case di abitazione ed alla qualità di costruttore nel caso di cessione di fabbricati di tipo "misto" - sia stata effettivamente utilizzata dall'acquirente per soddisfare esigenze abitative. Ove il cessionario delle unità immobiliari sia una società non è prospettabile alcuna esigenza di tutela dell'accesso all'abitazione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2023 numero 3109 (01/02/2023)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti