Cass. civile, sez. V del 2021 numero 6591 (10/03/2021)




Il trasferimento delle partecipazioni sociali rientra nella previsione dell'art.3 comma 4-ter del T.U. 31 ottobre 1990, n. 346, solo qualora esse possano permettere il controllo, ai sensi dell'art. 2539 c.c., comma 1, n. 1, delle società di cui all'art. 73 comma 1 n.1 lett. a) del D.P.R. n. 917 del 1986. Ne segue che il patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società non rientra nella previsione di non assoggettabilità del tributo in esame. La cessione contestuale del disponente di più quote societarie, per usufruire dell'esenzione, deve consentire che sia realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, secondo la ratio legis del patto di famiglia e del beneficio fiscale. Il patto parasociale (nella fattispecie neppure registrato), successivo ed accessorio al patto di famiglia, con il quale i legittimari beneficiari del patto convengono misure per assicurare il controllo societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1), non è idoneo a integrare i presupposti del trattamento agevolativo, i quali invece, devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto, il quale deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario, per garantire il passaggio generazionale a cui tende l'istituto.

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