Cass. civile, sez. V del 2019 numero 15453 (07/06/2019)




L'atto di dotazione di un trust non costituisce un trasferimento tassabile ai sensi del D.Lgs.346/1990 in quanto i beni oggetto dell'atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l'obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo talché l'acquisto della proprietà da parte del trustee non dà luogo a quell'effettivo arricchimento a cui si correla l'applicazione dell'imposta prevista dal D.Lgs. n.346 del 1990. Inoltre l'atto meramente segregativo, non esprime, di per se stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall'effetto di separazione dei beni (con limitazione della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.), peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnalato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto.
Una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata.

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