Cass. civile, sez. V del 2017 numero 8103 (29/03/2017)




In tema di agevolazioni prima casa, qualora il contribuente acquirente dichiari, nell’atto di acquisto, la sussistenza di uno specifico presupposto, che si riveli successivamente inesistente, il beneficio non può essere riconosciuto sulla base di un presupposto differente, essendo subordinato alla formulazione di una specifica ed inequivoca istanza, che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo e dovendo, inoltre, l’Amministrazione finanziaria essere posta in condizione di verificare la sussistenza dei relativi presupposti, quali dichiarati nell’atto prima della sua registrazione.

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