Cass. civile, sez. V del 2017 numero 19534 (04/08/2017)




L'intervento di risanamento di un immobile, che sia stato realizzato su beni, inclusi nelle zone di recupero, per i quali il precedente acquirente abbia già usufruito dell'agevolazione ex art. 5 della l. n. 168/82, non esclude che il successivo acquirente dell'immobile possa usufruire della medesima agevolazione, potendosi ravvisare il presupposto oggettivo richiesto dalla norma nelle ipotesi in cui il fabbricato abbia necessità di un ulteriore "recupero”, rispetto a quello già eseguito dai precedenti proprietari (nella specie, interventi di risanamento edilizio consistenti in opere di demolizione e ricostruzione del manufatto).

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