Cass. civile, sez. V del 2017 numero 15034 (16/06/2017)




Nel caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con cosa futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza deve considerarsi conseguita nel momento in cui il corrispettivo per la cessione del terreno (e, cioè, la proprietà della costruzione realizzata) è entrato nel patrimonio del cedente - momento che, ai sensi dell'art. 1472 c.c., coincide con quello in cui la cosa futura viene ad esistenza -, dovendosi escludere che, pur in presenza di un intento speculativo del contribuente, per prezzo conseguito con l'alienazione possa intendersi il valore già entrato nel suo patrimonio al momento della stipulazione del contratto e costituito dallo ius ad habendam rem.

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