Cass. civile, sez. V del 2011 numero 3507 (11/02/2011)




Ha diritto alle agevolazioni fiscali per la prima casa anche il contribuente che non ha ottenuto entro i termini di legge il trasferimento della residenza, pur avendone già fatto istanza. Infatti anche se tali benefici spettano e possono essere conservati soltanto se l’acquisto sia seguito da effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria,quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamentodell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire didetti benefici, l’impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro i termini va valutato secondo parametri di ragionevolezza.

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