Cass. civile, sez. V del 2011 numero 13847 (23/06/2011)




Non è applicabile l'aliquota di imposta di registro agevolata per i trasferimenti di fabbricati e porzioni di fabbricati che, seppur effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della propria attività la rivendita di beni immobili, e che dichiarino nell'atto l'intenzione di rivenderli entro tre anni, siano posti in essere da soggetti privati. Perché operi il beneficio, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1% e dei tributi ipotecario e catastale in misura fissa, è, difatti, necessario, che il cedente ponga in atto il trasferimento nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione. Pertanto non opera se la vendita alla società immobiliare è effettuata da parte di un soggetto privato, essendo l'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e non esente.

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