Cass. civile, sez. V del 2001 numero 7408 (30/05/2001)


Il contribuente può conseguire, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 1283 cod.civ., la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

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