Cass. civile, sez. V del 2023 numero 31100 (8/11/2023)



In tema di imposta di registro, l’opzione per l’applicazione della disciplina del cd. “prezzo valore” di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, in ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga all’esito di un giudizio divisionale, deve essere esercitata prima che l’Amministrazione Finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti (Cass. del 27/01/2023, n. 2581). La legge persegue, oltre che finalità agevolative del mercato delle abitazioni, finalità di prevenzione di prassi elusive o evasive di occultamento dei corrispettivi effettivamente pattuiti e finalità di riduzione del contenzioso precludendo l’attività di accertamento dell’amministrazione ove il contribuente attribuisca al bene un valore non inferiore a quello che deriva dalla “valutazione automatica” pari all’importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4). In rapporto alla segnalata correlazione tra esercizio dell’opzione e preclusione del potere accertativo del maggior valore da parte dell’ufficio, l’esercizio dell’opzione deve avvenire a tempo debito. Sotto questo profilo, l’art. 1, comma 497, cit., avendo avuto riguardo unicamente agli atti di trasferimento notarile, aveva previsto che l’opzione dovesse essere esercitata davanti al notaio e dunque al tempo dell’atto. Significativamente la Corte, nella ordinanza 5751/2018 ha evidenziato che, nel caso esaminato, l’opzione era stata correttamente esercitata mediante dichiarazione notarile integrativa del contenuto della sentenza ex 2932 c.c., al momento del versamento del residuo prezzo, prima dell’emissione dell’avviso. È pacifico, invece, che nel caso di specie l’odierno ricorrente ha chiesto l’applicazione del criterio del prezzo valore solo dopo aver ricevuto l’avviso di rettifica e precisamente con l’istanza presentata all’amministrazione perchè questa annullasse l’avviso in autotutela.

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