Cass. civile, sez. V del 2023 numero 29663 (25/10/2023)



Come è stato precisato da questa Corte, “in tema d’imposta di registro, sebbene ciò non sia espressamente richiesto dall’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 , l’agevolazione per la prima casa è subordinata alla dichiarazione del contribuente, nell’atto di acquisto, di svolgere la propria attività lavorativa nel comune dove è ubicato l’immobile (requisito alternativo a quello del trasferimento della residenza anagrafica nello stesso entro diciotto mesi), poiché le agevolazioni sono generalmente condizionate ad una dichiarazione di volontà dell’avente diritto di avvalersene e, peraltro, l’Amministrazione finanziaria deve poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto” (Cass. n. 24542/2020; Cass. n. 6501/2018). Ed il contribuente, nella specie, ha dedotto di aver reso detta dichiarazione. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, cui spettava di verificare la spettanza dell’agevolazione richiesta, disponeva del termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, valevole anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali in forza del disposto di cui al D.lgs. n. 374 del 1990, art. 213, a decorrere dalla data (30/10/2007) della richiesta di registrazione dell’atto di compravendita, essendo sin da subito in condizione di verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi.

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