Cass. civile, sez. V del 2018 numero 15461 (13/06/2018)
Sussiste il beneficio fiscale sull'imposta di registro che andrà versata con aliquota all'1 per cento piuttosto che nella misura ordinaria dell'8 per cento sulla compravendita immobiliare anche se l'acquirente è una cooperativa senza scopo di lucro. La disciplina prevista dal testo unico (art. 1, comma 1, Dpr. 131/86) prevede, infatti, l'esenzione per le imprese che hanno a oggetto l'attività di rivendita degli immobili, non rilevando l'eventuale profitto dell'impresa quale requisito necessario ai fini del beneficio; Pertanto essa trova applicazione per le società cooperative a mutualità c.d. "spuria", le quali svolgono anche attività commerciale a scopo di lucro nei confronti di terzi non soci, non essendo ciò in linea di principio incompatibile con la finalità mutualistica propria di dette società.