Cass. civile, sez. V del 2013 numero 24914 (06/11/2013)




Devono ritenersi escluse dalla nozione di abuso del diritto in materia tributaria le ipotesi di condotte illecite fraudolente od anche soltanto simulatorie in quanto tale fenomeno è circoscritto nell'ambito delle sole condotte lecite - non violative di prescrizioni normative - e non occulte, che consentono di perseguire legalmente il risultato finale previsto, attraverso ad esempio l'uso indiretto del negozio od il collegamento negoziale od anche eventuali deroghe negoziali allo schema tipico dei contratti o commistioni tra discipline negoziali differenti (che collocano il rapporto nella sfera dei negozi atipici o misti rimessi all'esercizio dell'autonomia privata) od ancora il frazionamento in autonomi contratti di prestazioni unitariamente riconducibili ad un medesimo schema negoziale tipico, ed inoltre ravvisando il connotato dell'abusività della condotta nel risultato finale - da valutarsi secondo un criterio oggettivo - elusivo della imposizione fiscale, ottenuto all'esito dell'operazione negoziale, risultato che viene raggiunto dalle parti evitando che la operazione economica venga ad integrare il fatto giuridicamente rilevante che la norma impositiva assume a presupposto d'imposta.

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