Esclusione della revocazione del testamento per sopravvenienza di figli



La legge contempla due ipotesi di esclusione della revocazione per sopravvenienza di figli. Anzitutto essa non ha modo di operare se, ai sensi del III comma dell'art. 687 cod.civ. , il testatore ha provveduto per il caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Disputato è il significato del termine "provveduto". A parere di alcuni la locuzione si riferirebbe a quelle disposizioni testamentarie che venissero in concreto a beneficiare i figli ignorati o sopravvenuti nota1 . Non sarebbe pertanto idonea ad escludere la revocazione la mera previsione, vale a dire la disposizione in forza della quale siasi disposto a favore di altri, sia pure esplicitando la consapevolezza della possibilità che esistano o che possano sopravvenire figli. L'impostazione è suggestiva, ma appare preferibile aderire alla tesi prevalente, secondo la quale il termine "provveduto" dovrebbe essere inteso come comprensivo di qualsiasi disposizione dalla quale emerga la consapevolezza dell'esistenza o della possibile sopravvenienza di prole. In questo senso "provveduto" starebbe per "preveduto". In sostanza ciò che conta è che il testatore abbia espresso una volontà contraria rispetto al contenuto della presunzione di legge, che conseguentemente non ha modo di sortire effetto nota2 .

L'ultimo comma dell'art. 687 cod.civ. contempla l'ulteriore ipotesi in cui la revocazione non si produce: si tratta del caso in cui i figli (tanto ignorati, quanto sopravvenuti), non vengono alla successione (per qualsivoglia causa: es. premorienza, commorienza, indegnità, rinunzia) nè si faccia luogo a rappresentazione.
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Note

nota1

Butera, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli, Torino, 1940, p.608; Polacco, Delle successioni, vol.II, Roma, 1937, p.552.
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nota2

Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico pratico del cod.civ. dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.513 e Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.559.
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Bibliografia

  • BUTERA, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, Il codice civile italiano commentato, 1940
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • POLACCO, Delle successioni, Roma, II, 1937

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