La legge contempla due ipotesi di esclusione della revocazione per sopravvenienza di figli. Anzitutto essa non ha modo di operare se, ai sensi del III comma dell'art.
687 cod.civ. , il testatore ha provveduto per il caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Disputato è il significato del termine "provveduto". A parere di alcuni la locuzione si riferirebbe a quelle disposizioni testamentarie che venissero in concreto a beneficiare i figli ignorati o sopravvenuti
nota1 .
Non sarebbe pertanto idonea ad escludere la revocazione la mera previsione, vale a dire la disposizione in forza della quale siasi disposto a favore di altri, sia pure esplicitando la consapevolezza della possibilità che esistano o che possano sopravvenire figli. L'impostazione è suggestiva, ma appare preferibile aderire alla tesi prevalente, secondo la quale il termine "provveduto" dovrebbe essere inteso come comprensivo di qualsiasi disposizione dalla quale emerga la consapevolezza dell'esistenza o della possibile sopravvenienza di prole. In questo senso "provveduto" starebbe per "preveduto". In sostanza ciò che conta è che il testatore abbia espresso una volontà contraria rispetto al contenuto della presunzione di legge, che conseguentemente non ha modo di sortire effetto
nota2 .
L'ultimo comma dell'art.
687 cod.civ. contempla l'ulteriore ipotesi in cui la revocazione non si produce: si tratta del caso in cui i figli (tanto ignorati, quanto sopravvenuti), non vengono alla successione (per qualsivoglia causa: es. premorienza, commorienza, indegnità, rinunzia) nè si faccia luogo a rappresentazione.
top1Note
nota1
Butera, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli, Torino, 1940, p.608; Polacco, Delle successioni, vol.II, Roma, 1937, p.552.
top1nota2
Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico pratico del cod.civ. dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.513 e Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.559.
top2Bibliografia
- BUTERA, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, Il codice civile italiano commentato, 1940
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
- POLACCO, Delle successioni, Roma, II, 1937