Revocazione del testamento per sopravvenienza di figli



L'effetto consistente nell'eliminazione dell'ultima volontà del disponente non segue soltanto in esito al perfezionamento di un atto riconducibile alla volontà di quest'ultimo. La legge prevede infatti all'art. 687 cod.civ. un'ipotesi di revocazione che segue automaticamente. Ai sensi della riferita norma, le disposizioni testamentarie (siano esse a titolo universale ovvero a titolo di legato) che siano state poste in essere da colui che al tempo del perfezionamento delle stesse non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente. Ciò anche quando si tratti di discendente postumo anche o adottivo, ovvero venga in considerazione il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio nota1 .

La legge prescinde da una manifestazione di volontà del de cuius anche soltanto implicita, provvedendo a disporre l'effetto dell'eliminazione delle disposizioni di ultima volontà in relazione alla semplice oggettività della situazione (consistente per l'appunto nell'ignoranza dell'esistenza di discendenti ovvero della sopravvenienza di essi). La revocazione opera anche se il figlio è stato soltanto concepito al tempo in cui è stato confezionato il testamento. Venendo in considerazione un figlio nato fuori dal matrimonio, l'effetto eliminatorio si produce anche se la legittimazione sopravviene in esito al perfezionamento del testamento, a condizione che il riconoscimento sia stato operato dal testatore nel tempo che precede la redazione delle volontà testamentarie. L'istituto esplica i propri effetti anche nell'ipotesi in cui sia stata esperita vittoriosamente azione di accertamento della filiazione (Cass.Civ. Sez. II, 1935/96 ) nota2.

Come meglio vedremo, la revocazione non si produce, invece, ogniqualvolta il testatore abbia provveduto per il caso in cui esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Note

nota1

Non possono perciò beneficiare della revocazione di diritto i figli non riconosciuti né quelli non riconoscibili: Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1978, p.386.
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nota2

Discussa è l'estensione della revoca del testamento all'ipotesi di figlio nato fuori dal matrimonio (già appellato prima della riforma della filiazione come "naturale") riconosciuto giudizialmente: mentre l'opinione prevalente (Guarnieri, La revoca del testamento e della donazione per dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, in Riv.dir.civ., vol.II, 1984, p.486; Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.559; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico pratico al cod.civ. dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.512) tende ad equiparare, agli effetti della revocazione, il riconoscimento volontario e la sua dichiarazione giudiziale, sulla base della considerazione che fondamento della norma non è solo la presunta volontà del testatore, ma anche la tutela di interessi familiari e, precisamente, di quelli dei discendenti legittimari, una diversa opinione (Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.216) ritiene che in questo caso non possa trovare applicazione l'istituto della revocazione, in quanto il sopravvenuto riconoscimento giudiziario del figlio nato fuori dal matrimonio (già "naturale"), non avrebbe mutato, agli occhi del testatore, la situazione di figlio non riconosciuto (è evidente che siffatta opinione si fonda sulla considerazione che la norma tuteli solo la volontà del de cuius, il quale, neppure per testamento, ha inteso effettuare il riconoscimento).
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • GUARNIERI, La revoca del testamento e della donazione per dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, Riv. dir. civ., II, 1984
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965

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