Beni immateriali futuri: contratto di edizione



Il contratto di edizione nota1 è disciplinato dagli artt. 118 -135 della L. 633/41, essendo definito dalla prima delle disposizioni evocate come quel "contratto con il quale l'autore concede ad un editore il diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno".

Il contratto può avere ad oggetto qualsiasi tipo di opera, purchè suscettibile di essere riprodotta attraverso un procedimento grafico che comporti una rappresentazione grafica.

L'aspetto della futurità viene ad assumere in materia connotazioni particolari.

La peculiare disciplina dettata dalla legge speciale per le opere future, persegue il fine di evitare che l'autore vincoli sè medesimo e la sua attività creativa in modo esclusivo. L'art. 120, L. diritto d'autore dispone che "è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limiti di tempo" e che "i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da creare non possono avere una durata superiore a dieci anni".

La giurisprudenza è giunta a qualificare il contratto di edizione, con riferimento al sindacato circa la qualità dell'opera, in chiave di vendita di cosa futura (Cass. Civ. Sez. I, 11599/95 ).

Questa equiparazione riguarda anche il momento di verificazione dell'effetto traslativo del diritto (non appena la cosa viene ad esistenza) pur considerata la peculiare natura del bene (Cass. Civ. Sez. I, 7083/88 ) nota2.

Note

nota1

Cfr. De Sanctis, Contratto di edizione. Contratti di rappresentazione e di esecuzione, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1984; Fabiani, I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, Milano, 1987; Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, Torino, 1974.
top1

nota2

Si tenga comunque presente che sia la legge sul diritto d'autore agli artt.142 e 143 , sia il codice civile, all'art. 2582 , specificano come fra i diritti dell'autore dell'opera sia contemplato anche il c.d. diritto di pentimento, grazie al quale l'autore, in caso di gravi ragioni morali, può richiedere che sia vietata la riproduzione o la diffusione dell'opera stessa. In ogni caso tale diritto sarà sempre sottoponibile a sindacato giurisdizionale circa l'esistenza delle gravi ragioni morali. Secondo l'opinione prevalente è comunque sufficiente, per il ritiro dell'opera, una qualsiasi circostanza che renda la circolazione della stessa gravemente pregiudizievole agli interessi dell'autore. Cfr. Ammendola, voce Diritto d'autore: diritto materiale, in Dig. disc. priv.pp.372 e ss..
top2

Bibliografia

  • AMMENDOLA, voce Diritto d'autore: diritto materiale, Dig. disc. priv.
  • DE SANCTIS, Contratto di edizione. Contratti di rappresentazione e di esecuzione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni, 1984
  • FABIANI, I contratti di utilizzazione delle opere dell'ingengo, Milano, 1987
  • GRECO-VERCELLONE, I diritti sulle opere dell’ingegno, Torino, 1974

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Beni immateriali futuri: contratto di edizione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti