Legge del 1941 numero 633 art. 118


SEZIONE III - Contratto di edizione
1. Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1941 numero 633 art. 118"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti