Cass. civile, sez. I del 1995 numero 11599 (08/11/1995)


Nel contratto di edizione di opera da crearsi, cui si applicano i principi generali dettati in tema di contratto con prestazione di cosa futura (art. 1348 cod. civ.), l'editore non può sindacare bontà e valore intrinseci all'opera, una volta che abbia assunto l'obbligo di pubblicarla, in quanto l'obbligazione dell'autore non contiene una tale garanzia, essendo, piuttosto, il relativo rischio connesso strutturalmente alla posizione dell'editore. Pertanto, elemento giuridico essenziale per la completezza di tale fattispecie è la consegna da parte dell'autore dell'opera dell'ingegno prevista, formalmente compiuta, cosicché l'editore possa pubblicarla per trarne il godimento connesso allo sfruttamento.

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