Beni presenti e beni futuri



La distinzione tra beni presenti e beni futurinota1 ha come termine di riferimento il fatto dell'esistenza o meno in natura della cosa (futurità oggettiva). Si parla anche, meno ordinariamente, di futurità soggettiva per designare l'altruità del bene, pure esistente in natura ma non di proprietà del disponente.
E' stato acutamente evidenziato in dottrina che, a rigore, non è alla cosa in quanto tale che va riferita la futurità non solo perchè le cose non esauriscono l'ambito degli oggetti giuridici, di cui costituiscono solo una specie, bensì perchè la futurità non corrisponde ad un profilo ontologico del bene, in sè considerato. Essa costituirebbe piuttosto un profilo funzionale dell'oggetto in ordine alla dinamica del rapporto giuridico.
L'oggetto del rapporto giuridico può essere connotato dalla considerazione del medesimo come attuale oppure come di futura esistenza.
Così la contrattazione può avere ad oggetto il prodotto della pesca che deve essere ancora effettuata, quale che si dimostri la consistenza del pescato, oppure un determinato risultato della pesca che sta per esser fatta.
Lo svolgimento del rapporto è condizionato alla esatta identificazione dell'oggetto considerato: esso talvolta è soltanto apparentemente futuro.
Si pensi alla tradizionale distinzione tra emptio spei dalla emptio rei speratae, di cui meglio si dirà in seguito. Nella prima figura l'oggetto è assolutamente attuale, consistendo nella stessa speranza della pesca futura, considerata come avente un valore economico attuale del tutto indipendente dal risultato prefigurato. Viceversa deve considerarsi futuro l'oggetto nell' emptio rei speratae, che riguarda un determinato risultato che si consegue all'esito dell'attività.
In questo caso le obbligazioni di consegna della cosa e di pagamento del prezzo sussistono nella misura in cui si produca tale risultato nota2.
In linea di principio soltanto i beni presenti possono esser oggetto di proprietà o altri diritti reali. Si badi tuttavia all'essenza stessa di bene futuro implicita nella nozione di frutto (art. 820 cod.civ.). Espressamente tale norma ammette che, prima della separazione i frutti possano essere oggetto di atti di disposizione come cose future. Con riferimento in genere a queste ultime, la legge ammette che possano esser oggetto di rapporti obbligatori (cfr. soprattutto l'art. 1348 cod.civ. ). Tuttavia si è fatta strada l'idea che, nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto una cosa futura o una cosa altrui, essa vada qualificata non già semplicemente come vendita ad effetti obbligatori, bensì come vendita ad effetti reali differiti nota3.
Secondo l'opinione tradizionale nota4, l'impossibilità dell'insorgenza di una situazione di carattere reale con riferimento a cose future, sarebbe motivata dall'inesistenza attuale del bene. E' stato tuttavia evidenziato che gli effetti reali possono, come detto, considerarsi solo differiti al momento in cui il bene verrà a giuridica esistenza nota5.
Occorre infatti aver presente il funzionamento del principio consensualistico di cui all'art. 1376 cod.civ.. In base ad esso si può dire che il trasferimento di un diritto si verifica nel momento in cui il consenso tra le parti viene raggiunto. Di conseguenza, una volta che il bene fosse venuto ad esistenza, per ciò stesso, automaticamente (o meglio in forza del consenso prestato), ben potrebbe verificarsi l'effetto traslativo reale.
Occorre distinguere i casi in cui l'oggetto del contratto è il bene futuro da quello in cui esso è costituito dall'attività volta a produrlo (Cass. Civ. Sez. Unite, 1196/83 ). La differenza diviene essenziale in relazione al sindacato circa la condotta tenuta dal soggetto alienante o obbligato alla prestazione di facere (Cass. Civ. Sez. II, 4772/89).
E' possibile anche un contratto che deduca lo scambio di un bene presente contro un bene futuro. Il dubbio da sciogliere può allora consistere nell'interpretare la volontà delle parti: se cioè le medesime abbiano inteso dar vita ad una permuta di cosa presente contro bene futuro ovvero ad una vendita di un bene contro corrispettivo di una prestazione afferente ad un appalto (contratto misto: Cass. Civ. Sez. II, 8630/95 ; cfr. anche Cass.Civ. 5494/2001 ). Anche in tal caso le conseguenze della qualificazione del rapporto sono assai rilevanti in tema di valutazione dell'inadempimento della parte tenuta a trasferire la cosa futura, ovvero a porre in essere un'attività corrispondente ad un facere consistente nella costruzione del bene.
Occorre altresì fare cenno del tema afferente al contratto preliminare di vendita di cosa futura. In assenza di limiti circa l'oggetto del preliminare, si ritiene che lo stesso possa avere per oggetto anche una vendita di cosa futura. Ne segue, quando il bene fosse venuto ad esistenza, la possibilità di far ricorso, nel caso di inadempimento, ad un trasferimento ope judicis ex art. 2932 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 6383/92 ).
Conclusivamente, occorre rammentare la centralità dell'esame del già ricordato art. 1348 cod.civ. , norma che, in tema di requisiti dell'oggetto del contratto in genere, annovera esplicitamente la possibilità che l'atto negoziale abbia ad oggetto la prestazione di cose future, salvi i particolari divieti della legge.

Note

nota1

Si confrontino Biondi, I beni, in Tratt. dir. civ. it. diretto da Vassalli, Torino, 1956, e Cosa futura, in N. Dig. it., p.1022; Pugliatti, voce Cosa in senso giuridico: teoria generale, in Enc. dir., p.91.
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nota2

V. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.64.
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nota3

Così, tra gli altri, Lipari, Note in tema di compravendita di cosa futura, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1960, pp.853 e ss..
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nota4

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.128; Scognamiglio, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.367.
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nota5

Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.98.
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Bibliografia

  • BIONDI, I beni, Torino, Tratt. dir. civ. it. diretto da Vassalli, 1956
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • LIPARI, Note in tema di compravendita di cosa futura, Tiv.trim.dir.proc.civ., 1960
  • PUGLIATTI, voce Cosa in senso giuridico: teoria generale, Enc.dir
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970
  • TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007

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