Cass. Civ., sez. II , n.12008/2004. Utilizzo dei beni demaniali a favore di terzi.

I beni demaniali possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi solo nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico e non secondo il diritto privato; l'utilizzazione da parte della collettività dei beni demaniali deve essere ricondotta quindi o a un uso generale, quando è riconosciuto a tutti i cittadini, o speciale, nell' ipotesi di proprietari frontisti di una pubblica via nella misura in cui costoro traggono da tale uso particolari utilità per effetto della relazione di contiguità tra i loro beni e la strada stessa. L'eventuale interesse del frontista a continuare l'utilizzo del bene già demaniale, in epoca successiva alla sua sdemanializzazione, può condurre alla costituzione di un diritto di servitù, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ovvero nell'ipotesi di proprietario di fondo intercluso, poiché in tutti gli altri casi la sdemanializzazione di una strada pubblica fa sempre venir meno il diritto di accesso e di transito esercitato dai proprietari frontisti, e l'interesse legittimo del frontista non può trasformarsi in diritto su cosa altrui.

Commento

Interessante pronunzia della S.C. in tema di sdemanializzazione di ente immobiliare già adibito a pubblica via. All'esito di tale procedimento infatti il mantenimento della funzione del bene al transito di soggetti diversi dal titolare della proprietà non può che avvenire in relazione alla costituzione di un diritto reale di servitù.

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