Legge 410/2001: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare".

Legge 23 novembre 2001, n. 410
Legge di conversione
Art. 1
Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Commento

Il provvedimento normativo possiede una notevole incidenza nel panorama del sistema normativo, venendo ad introdurre una mole non indifferente di novità.
Anzitutto è assegnato all'Agenzia del demanio (art.1 dl 351/2001) il compito di provvedere all'individuazione dei beni immobili pubblici (tali anche quelli degli enti pubblici territoriali che facciano richiesta in questo senso), distinguendo tra quelli appartenenti al demanio e quelli che invece fanno parte del patrimonio disponibile ed indisponibile. A tal fine l'Agenzia disporrà emanando decreti dirigenziali da pubblicare sulla G.U., aventi efficacia dichiarativa del diritto, producendo gli effetti dirimenti di cui all'art. 2644 cod.civ..
Allo scopo di privatizzare e di successivamente "cartolarizzare" il patrimonio immobiliare, l'art.2 dl 351/2001 prevede la costituzione di società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo quello appunto della collocazione presso il pubblico dei titoli da emettere. Ogni operazione vedrà l'individuazione dei beni destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei detti titoli: questi beni formeranno un patrimonio separato rispetto a quello della società come sopra costituita.
Successivamente, ai sensi dell'art.3 dl 351/2001, i beni immobili possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società neocostituite (che provvederanno a pagarli attingendo a finanziamenti ovvero alle somme raccolte a fronte dell'emissione dei titoli citati). Il trasferimento, da effettuarsi con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze avrà l'effetto di far passare i beni nell'ambito del patrimonio disponibile (sdemanializzazione). Quando i beni siano assoggettati a vincolo storico artistico il decreto di trasferimento deve essere adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
Notevole la previsione di un diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale delle unità residenziali in favore dei conduttori delle stesse (art. 3 III° comma), nonchè all'eventuale rinnovo del contratto di locazione per quei conduttori che godessero di speciali requisiti reddituali.
Dal diritto di opzione citato si distingue inoltre il diritto di prelazione, sempre in favore dei conduttori, di cui al comma V° dell'art.3, per il solo caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione.
Il comma XIV° dell'art.3 commina inoltre la nullità per gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione o di quello di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto.
E' chiaro che il diritto di prelazione in parola si riferisce alle rivendite dei beni che fossero operate dalle società attributarie dei beni stessi in esito ai decreti di trasferimento: questa regola è esplicitata dal comma XVII° dell'art.3 che espressamente esclude la prelazione per la fase dell'assegnazione dei beni alle società neocostituende. Il medesimo comma chiarisce inoltre l'inapplicabiità ai trasferimenti per decreto ed a quelli successivi delle disposizioni in materia di prelazione per i beni culturali ovvero a quelle di cui al comma 113 della l. 1996/662.
Infine il comma XIX° dell'art.3 dl 351/2001 dispone l'esonero delle società dalla responsabilità, dalle garanzie per i vizi e l'evizione, dall'obbligo di fare consegna dei documenti giustificativi della proprietà nonchè di dar conto della regolarità urbanistica e fiscale nel corso delle rivendite dei beni ad esse attribuite. Le dette garanzie per i vizi e l'evizione sono poste infatti rispettivamente a carico dello Stato o degli enti pubblici per l'innanzi titolari dei beni successivamente trasferiti alle società.

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