Cass. civile, sez. II del 2022 numero 36907 (16/12/2022)



È possibile catalogare non più come bene pubblico il complesso immobiliare destinato ad edilizia popolare allorquando è completata l'alienazione ai privati di tutti i singoli alloggi. Infatti, in presenza di un immobile ancora destinato allo scopo pubblico, sia pure limitatamente anche a una sola delle unità abitative assegnata in uso, non può ravvisarsi la sussistenza di atti o fatti univoci e incompatibili con la volontà continuare perseguire lo scopo di legge; cosicché deve escludersi la sussistenza di una sdemanializzazione tacita ex art. 829 cod.civ.

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