Cass. Civ., sez. Unite, n.14865/2006. Effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio come presupposto del carattere dell'indisponibilità di un bene.

L'acquisto di un terreno per realizzare un parco pubblico e l'iscrizione di esso nell'inventario dei beni demaniali comunali, in difetto della concreta e attuale destinazione al pubblico servizio, non è sufficiente per attribuire il carattere dell'indisponibilità, come pure la cessione di un terreno al Comune, stipulata in esecuzione di una convenzione di lottizzazione al fine di assicurare la possibilità di destinazione del bene a verde pubblico, prevista dal piano di lottizzazione secondo le norme del piano regolatore generale, fa solo entrare il bene nel patrimonio del Comune, senza assegnargli i caratteri che ne determinano la collocazione nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile, potendo ciò dipendere esclusivamente da un' effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio.

Commento

Le S.U. precisano come non sia sufficiente, ai fini dell'acquisizione del carattere della demanialità, ovvero anche semplicemente della indisponibilità, della mera iscrizione nello speciale inventario tenuto a cura dell'ente pubblico territoriale.

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