Perdita tacita del carattere di bene patrimoniale indisponibile? Usucapibilità di alloggio di edilizia popolare. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19951 del 12 luglio 2023)

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, cod.civ., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.
La declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può essere usucapita la proprietà di un bene appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico (nella specie un alloggio di edilizia popolare la cui destinazione d'uso era stata mutata)? La risposta negativa della S.C. si basa sia sulla considerazione della insuscettibilità del bene appartenente al patrimonio indisponibile ad essere distratto dalla destinazione impressagli, dunque non potendo essere costituiti diritti che si pongano in contrasto con tali finalità, dall'altro della impossibilità di configurare una tacita declassificazione del bene in conseguenza della immutazione che lo stesso abbia subito per effetto dell'opera di terzi. Si veda tuttavia, Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36907 16 dicembre 2022 con la quale è stato deciso che non perde la demanialità il complesso immobiliare di edilizia popolare se non all'esito della cessione di tutte le unità immobiliari.

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