Cass. civile, sez. VI-III del 2015 numero 19129 (28/09/2015)



Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti diversi, sì che tutti si debbano ritenere convergenti al medesimo risultato lesivo, in considerazione del breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti, o di altre circostanze. In tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali sia stata pregiudicata la garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo dal punto di vista economico, o contro quello che meglio riveli gli elementi della frode. (Fattispecie in cui due coniugi avevano sciolto la comunione dei beni in corso fra loro, nonché dell'atto in pari data con cui il marito aveva trasferito alla moglie la quota del 50% dell'unico suo bene immobile).

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