Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma I, n. 2 e onere della prova. (Cass. Civ., Sez. I, n. 12644 del 09 giugno 2011)

In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del collegamento funzionale, conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una datio in solutum qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma I, n. 2, legge fall.; ne deriva che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua l'indagine in ordine alla prova della scientia decotionis, competendo alla parte convenuta - nella specie l'accipiens - dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronuzia in esame valorizza la considerazione dell'elemento causale della negoziazione quale criterio di valutazione della finalità ultima dell'atto di disposizione. Quand'esso fosse connotato, in considerazione del collegamento tra più unità negoziali e pure al di là della apparente corrispondenza del singolo negozio ad un tipo specifico, anche dallo scopo di estinguere il preesistente debito, l'atto sarebbe concretamente assimilabile ad una datio in solutum, con tutto quanto segue a livello di esperibilità del rimedio della revocatoria fallimentare.

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