Azione revocatoria e collegamento negoziale: il creditore impugnare l’atto lesivo economicamente più "significativo", ovvero quello riveli gli elementi della frode più significativamente. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 19129 del 28 settembre 2015)

Agli effetti dell'azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l'atto oneroso che sia collegato con uno o più atti diversi, sì che tutti si debbano ritenere convergenti al medesimo risultato lesivo, in considerazione del breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti, o di altre circostanze. In tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l'ultimo o gli ultimi atti con i quali sia stata pregiudicata la garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo dal punto di vista economico, o contro quello che meglio riveli gli elementi della frode. (Fattispecie in cui due coniugi avevano sciolto la comunione dei beni in corso fra loro, nonché posto in essere un atto in pari data con cui il marito aveva trasferito alla moglie la quota del 50% dell'unico suo bene immobile).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia esalta il concetto di collegamento negoziale funzionale, poichè afferma la non indispensabilità, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, di un'impugnativa di tutti gli atti preordinati all'ottenimento del risultato consistente nella sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale. Nel caso di specie, infatti, era stata eccepita la impossibilità di sottoporre all'impugnativa dell'atto di scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, sotto il profilo dell'insussistenza di un effetto dispositivo dello stesso. Come è stato correttamente ravvisato, tuttavia tale profilo è irrilevante, in quanto assorbito teleologicamente dal rilievo della indispensabilità dello stesso ai fini del trasferimento dei diritti successivamente operato all'altro coniuge

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