Ai sensi dell'art.
16 cod.civ. le associazioni riconosciute hanno un
patrimonio nota1.
Gli atti di disposizione del patrimonio non richiedono il consenso unanime degli associati. L'assemblea delibera infatti a maggioranza e gli amministratori possono compiere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, atti che producono effetti sul patrimonio associativo.
Alla
perfetta autonomia patrimoniale, che è propria dell'associazione riconosciuta
nota2, segue che delle obbligazioni assunte risponda unicamente l'ente con tutto il suo patrimonio, con l'esclusione di ogni responsabilità per i singoli associati.
E' importante sottolineare che questa limitazione di responsabilità, un tempo conseguente all'effettuazione della formalità della registrazione della persona giuridica nell'apposito registro di cui all'abrogato art.
33 cod.civ. è attualmente diretta conseguenza del riconoscimento
nota3.
L'effettuazione della pubblicità possiede, in esito alla riforma introdotta dal D.P.R.
361/00 efficacia costitutiva, analogamente a quanto accade con l'iscrizione nel registro delle imprese per le società di capitali. La personalità giuridica dell'associazione sorge infatti in esito al riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (
art.1 D.P.R. 361/00). Non è più configurabile un intervallo temporale tra effettuazione della formalità pubblicitaria e provvedimento di riconoscimento.
Note
nota1
Se del patrimonio fanno parte beni produttivi di frutti, il ricavato, non potendo essere diviso fra gli associati stessi, dovrà servire ai fini dell'associazione o incrementerà lo stesso patrimonio. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.324. Gli eventuali versamente effettuati a fondo perduto dagli associati non possono essere considerati nè ricavi, nè sopravvenienze attive: cfr. Cass. Civ., Sez. Trib.,
22263/11.
top1nota2
V. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.39.
top2nota3
Si vedano, tra gli altri, relativamente alla abrogata disciplina Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1956, p.396; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.616; Bianca, op.cit., p.292. Non è più possibile trarre argomentazioni dalla previsione dell'insorgenza di una responsabilità personale e solidale degli amministratori dell'ente, pur in esito al riconoscimento. Quest'ultimo segue infatti all'intervenuta iscrizione.
top3Bibliografia
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997
- BIANCA, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990