Interesse ad impugnare il testamento. Prova della qualità di erede e prova (negativa) dell'inesistenza di eredi di grado poziore. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 25077 del 9 novembre 2020)

L'interesse del successibile ex lege a impugnare il testamento non può essere negato in forza della considerazione, teorica e astratta, che potrebbero esistere altri successibili. L'interesse del successibile potrebbe essere disconosciuto solo in presenza di un chiamato "noto" che lo preceda nell'ordine successorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche in grado di Appello, i giudici di merito, pur essendosi riconosciuta la qualità di chiamata all’eredità della parte attrice (che aveva dato la prova del rapporto di parentela con il de cuius per linea materna) avevano tuttavia negato l’interesse ad impugnare il testamento (per vizio formale consistente nella mancanza di data) , in relazione alla mancata prova dell’inesistenza in vita di altri eredi legittimi, per linea paterna, di grado poziore. La S.C., a riforma della decisione, ha invece espresso l’opinione secondo cui la prova della qualità di erede, da parte di colui che si affermi successibile ex lege ai sensi dell’art. 572 cod.civ., se anche comporta la prova positiva del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio (vale a dire il grado di parentela effettivamente esistente tra colui che si afferma successibile e il de cuius) ed altresì la prova negativa dell’inesistenza di chiamati di grado poziore, però tale ultimo elemento può essere fondato in via presuntiva. La prova, di tipo negativo, di quest'ultimo elemento può infatti essere raggiunta anche attraverso presunzioni dalle quali sia desumibile l’inesistenza di chiamati in grado poziore, palesandosi pertanto sufficiente anche la mera probabilità dell’inesistenza.

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